Studio Legale Avvocato Costagli
Pomarance - Pisa

Malasanità - Risarcimenti

Responsabilità medica

Di recente il legislatore è intervenuto con Legge n° 24/2017 introducendo significative modifiche in tema di responsabilità medica.

La normativa in parola ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia ove dimostrino di aver seguito le linee guida pubblicate dall’istituto superiore di sanità.

La riforma nulla ha variato per quel che concerne la responsabilità per colpa dei medici che operano presso le strutture sanitarie; queste ultime risponderanno unicamente per responsabilità contrattuale.

Le ipotesi più frequenti di responsabilità medica sono l’errore diagnostico e terapeutico, errata somministrazione di farmaci, intervento chirurgico non riuscito ecc.

La categoria del danno risarcibile si estende a tutte le ipotesi in cui si sia verificato una lesione all’integrità psico-fisica determinata da colpa del medico.

Al fine di istruire correttamente la pratica è indispensabile che il soggetto leso produca la cartella clinica ed una perizia medico legale di parte.

La procedura giudiziaria è subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva. Viene nominato un consulente tecnico di ufficio dal Tribunale al fine di compiere un’indagine sulla responsabilità medica del sanitario.

Tale indagine peritale talvolta costituisce occasione per raggiungere un accordo.

Alternativa alla consulenza tecnica preventiva è la mediazione dinanzi ad un organo di mediazione autorizzato. Esperite una di queste due procedure il danneggiato può adire la via giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno.

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