La dissoluzione del vincolo matrimoniale costituisce un evento particolarmente delicato nella vita della coppia che merita particolare attenzione e sensibilità da parte dei professionisti che se ne occupano.
La separazione costituisce un evento transitorio in quanto consente alla coppia in crisi di riconciliarsi o di giungere ad una sentenza di divorzio.
Si parla di separazione di fatto quando i coniugi si separano senza il ricorso all’autorità giudiziaria raggiungendo soluzioni concertate.
Le separazioni che approdano nelle
Aule di Giustizia possono essere consensuali o giudiziali. Tracciamo,
brevemente, le linee
salienti per comprenderne il significato.
La separazione consensuale prevede che i coniugi raggiungano un accordo riguardante i figli, le condizioni economiche, l’assegnazione della casa coniugale.
I coniugi presentano un ricorso così detto congiunto
presso il Tribunale competente. Con questa modalità il Tribunale funge da
Istituzione ratificatrice del raggiunto accordo mediante un provvedimento
di omologa.
La separazione giudiziale presuppone l’iniziativa
unilaterale di uno dei coniugi che prende avvio mediante la presentazione
di un
ricorso.
Sia nell’ipotesi di soluzione consensuale che di proposizione della separazione giudiziale il Tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza comune ai coniugi oppure, in mancanza, la competenza è quella in cui il convenuto risulta essere residente.
Ove il coniuge convenuto sia residente all’estero o non
risulti reperibile il Tribunale competente risulta quello in cui il
ricorrente
ha la residenza od il domicilio.
La prima udienza si
svolge dinanzi al Presidente del Tribunale che, preliminarmente, tenta la
riconciliazione tra le parti. In caso di
indisponibilità a ricostituire
l’unione coniugale, detto Giudice, emette i provvedimenti provvisori ed
urgenti nell’interesse dei figli
e dei coniugi. Il Giudizio termina con
una sentenza.
Nell’ambito della separazione assume particolare rilevanza il mantenimento che deve essere corrisposto in favore del coniuge che non disponga di sufficienti redditi idonei a conservare un tenore di vita similare a quello che aveva durante il matrimonio.
Altra questione di rilevanza fondamentale, spesso motivo di forti tensioni tra le parti, è l’affidamento dei figli minori.
Questi ultimi hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun genitore.
Il Tribunale, salvo casi particolari, dispone l’affidamento
condiviso del minore stabilendo le modalità di mantenimento sul piano
economico ed educativo. E’ contemplata anche l’ipotesi di mantenimento
diretto da parte dei genitori che sostengono direttamente ogni spesa
riferita ai figli.
©2019 Avvocato Francesco Costagli
Pisa - Pomarance